CHI E' INTERESSATO ALLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA.
Tutti i lavoratori dipendenti.
FINALITA' DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
Le forme di pensione complementare sono finalizzate alla formazione di una pensione integrativa individuale che permetta al lavoratore di integrare la pensione obbligatoria erogata dall'INPS.
L'attuazione del decreto lgs. 252/05, introdotto nella Legge finanziaria 2007, prevede la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.
I lavoratori assunti entro il 31-12- 2006 a partire dal 1° gennaio 2007 avranno 6 mesi di tempo (fino al 30 giugno 2007) per decidere la destinazione del proprio T.F.R.; i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 avranno comunque 6 mesi di tempo dalla data di assunzione per manifestare la propria scelta.
QUALE STRADA INTRAPRENDERE ?
Il lavoratore può scegliere tra :
a) versare la quota del proprio T.F.R. ai fondi di pensione complementare (negoziali e/o aperti).
b) che il T.F.R. rimanga in azienda (se l'azienda ha meno di 50 dipendenti non cambia nulla rispetto ad oggi, se l'azienda ha più di 50 dipendenti il T.F.R. verrà versato in una cassa gestita dall'INPS).
La scelta del lavoratore può avvenire nelle seguenti modalità :
MODALITA' ESPLICITE :
1) Sceglie di aderire alle forme di pensione complementare .
2) Sceglie di non aderire alle forme di pensione complementare .
Il lavoratore potrà esprimere, attraverso la compilazione della modulistica ministeriale indirizzata al datore di lavoro, dove vuole destinare il 100 % del T.F.R. che maturerà dal 1° gennaio 2007.
MODALITA' TACITA : Non esprime nessuna decisione.
In questo caso, il lavoratore che entro il 30 giugno 2007 (per i lavoratori in forza al 31-12-2006) o che entro i 6 mesi dalla data di assunzione (se essa avviene dal 1° gennaio 2007) non esprime alcuna destinazione in merito al T.F.R., autorizza il datore di lavoro a versare il 100 % delle dette quote al fondo pensionistico negoziale e/o in quello più diffuso nell'azienda.
I lavoratori che sono in possesso della posizione contributiva aperta prima del 28-04-1993, e che hanno già aderito ad una forma pensionistica negoziale prima del 1° gennaio 2007, hanno oltre alle opzioni di scelta in precedenza elencate una opzione in più; possono scegliere, sempre attraverso una modalità esplicita (forma scritta), di non modificare le percentuali di quota del T.F.R. versate al fondo pensionistico complementare; in tal caso, per i lavoratori appartenenti ad aziende con più di 50 dipendenti il T.F.R. residuo verrà versato nella cassa gestita dall'INPS.; per i lavoratori appartenenti ad aziende con meno di 50 dipendenti il T.F.R. continuerà ad essere gestito dalle stesse aziende.
Qualora questi lavoratori non esprimano alcuna scelta, si attuerà la formula del silenzio-assenzo, il datore di lavoro trasferirà l'intera quota del T.F.R. maturando alla forma di previdenza complementare .
N.B .: - La destinazione del T.F.R. in entrambi i casi (modalità tacita e/o modalità esplicita) riguarda esclusivamente il T.F.R. che si matura dal 1° gennaio 2007 in avanti.
- Il T.F.R. maturato fino alla data del 31-12-2006 resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà soggetto alle norme vigenti in materia di liquidazione e di rivalutazione .
DA DOVE NASCE L'ESIGENZA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE.
Dal nostro stesso sistema pensionistico, basato su un metodo a ripartizione e legato (almeno per coloro che hanno 18 anni di contributi alla data del 31-12-1995 ) al calcolo retributivo.
Oltre al calcolo retributivo, per i lavoratori che non hanno maturato i 18 anni di contributi alla data del 31-12-1995, esistono i calcoli misto e/o contributivo.
Il metodo retributivo si basa sulla media dei migliori 5 anni degli ultimi 10 anni lavorati.
Il metodo contributivo tiene conto di tutti i contributi versati dal lavoratore, durante l'arco di vita lavorativa.
Il metodo misto considera gli anni di contributi versati prima del 31-12-1995 col metodo retributivo, i restanti con il metodo contributivo.
Viene da sé che i lavoratori che percepiranno la pensione o con il metodo misto o con il metodo contributivo riscuoteranno una pensione inferiore rispetto ai lavoratori che andranno in pensione con il sistema retributivo.
Tale modifiche del sistema pensionistico vengono introdotte con la riforma DINI del 1995.
Se ad esempio, prendessimo un lavoratore che andrà in pensione con il metodo retributivo con 35 anni di contributi andrà a percepire un importo pari a circa il 76 % della sua retribuzione.
Se lo stesso lavoratore andasse in pensione con il sistema contributivo l'importo percepito sarebbe circa il 55% della sua retribuzione.
Lo scopo della previdenza complementare è ridurre la differenza di percentuale sopra riportata.
Il sistema pensionistico italiano è basato sul concetto che i contributi pagati dai lavoratori attivi, più i contributi versati dal datore di lavoro, costituiscono l'importo per l'erogazione delle pensioni.
SCELTA DELLE FORME DI PENSIONE COMPLEMENTARE
Il lavoratore può sceglie di aderire :
1) Ad una forma pensionistica complementare negoziale (chiusa e/o di categoria)
2) Ad una forma pensionistica complementare aperta (assicurativa, bancaria, ecc.).
FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE NEGOZIALE Sono fondi pensionistici collettivi che non hanno scopo di lucro, istituiti per effetto di un accordo e/o di un contratto di categoria, ad esempio COMETA o FONDAPI, per quanto concerne i lavoratori metalmeccanici.
FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE APERTA
Sono fondi pensionistici individuali stipulati con assicurazioni, istituti di credito e/o società di intermediazione mobiliare.
Alle forme pensionistiche complementari si può aderire attraverso il versamento del T.F.R. più la quota di adesione del lavoratore più il contributo del datore di lavoro ( per i fondi negoziali come stabilito dagli stessi accordi e/o contratti ); oppure attraverso il versamento del solo T.F.R., in tal caso, non vi è l'obbligo da parte del datore di lavoro al versamento della quota di contribuzione a suo carico.
N.B. : La scelta di aderire o meno ad una qualsiasi forma di pensione complementare è sempre volontaria e personale.
COME FUNZIONANO I FONDI DI PENSIONE COMPLEMENTARE
Tutti i fondi di pensione complementare si basano su un sistema ripartito in 2 fasi:
Fase di accumulo, di norma durante la vita lavorativa dell'aderente.
Fase di erogazione, che avviene di norma alla fine della vita lavorativa.
Dal 1° gennaio 2007, l'aderente avrà diritto a percepire la pensione complementare solo dopo aver maturato il requisito di accesso alla pensione obbligatoria.
L'aderente, una volta ottenuto tale condizione, potrà a sua scelta decidere di percepire interamente in rendita le quote maturate dalla sua posizione, oppure scegliere una parte del portafoglio (max. il 50 %) in capitale ed il restante in rendita.
RISCATTO, TRASFERIMENTO ED ANTICIPAZIONI
In modo analogo a quanto avviene per il T.F.R. lasciato in azienda, si potranno usufruire anticipi e/o riscatti.
ANTICIPAZIONI
Dopo 8 anni dall'adesione al fondo si potranno richiedere anticipazioni per :
- Acquisto o ristrutturazione 1° casa per sé e/o per i figli, (max. 75 % della posizione maturata)
- Esigenze e/o bisogni dell'iscritto (senza motivazione max. 30 % della posizione maturata)
In qualsiasi momento sarà possibile ottenere le anticipazioni (max. del 75 %) per sostenere spese sanitarie per l'aderente, il coniuge e/o i figli.
Le anticipazioni percepite per spese sanitarie verranno tassate con una aliquota fiscale agevolata pari al 15 %, che si ridurrà di un ulteriore 0,30 % per ogni anno di adesione al fondo complementare successivo al 15° anno, tale ulteriore agevolazione fiscale non potrà comunque essere superiore ad un max. del 6 %.
Le anticipazioni percepite per tutti gli altri motivi saranno tassate con l' aliquota ordinaria del 23 %.
TRASFERIMENTO
Il lavoratore con la perdita dei requisiti previsti dalla forma di previdenza complementare negoziale, potrà trasferire la propria posizione individuale da un fondo ad un'altro fondo complementare, secondo i limiti e le norme previsti dagli accordi e/o dai contratti .
Ad esempio, (per cambiamento di attività lavorativa; un lavoratore metalmeccanico che si trasferisce nel settore chimico), l'iscritto non avendo più i requisiti di partecipazione al fondo di pensione complementare potrà trasferire la sua posizione maturata ad un'altra forma pensionistica complementare in base alla nuova tipologia di lavoro, oppure riscattarla.
RISCATTO
Il riscatto può avvenire prima del pensionamento obbligatorio solo in presenza di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo da parte dell'aderente, esso può essere parziale e/o totale.
- L'aderente che perde i requisiti di adesione al fondo, in alternativa al trasferimento del fondo di pensione complementare, può chiedere il riscatto dell'intera posizione.
- L'aderente nel caso in cui si trovi in un periodo di disoccupazione compreso tra i 12 ed i 48 mesi, e/o in caso di ricorso a C.I.G. , o mobilità, può richiedere un riscatto parziale fino ad un max. del 50 % dell'intera posizione individuale.
- L'aderente che si trovi in stato di disoccupazione per un periodo maggiore ai 48 mesi può richiedere il totale riscatto della sua posizione maturata .
- L'aderente che per invalidità perda almeno 2/3 della capacità lavorativa, può richiedere l'intero riscatto della sua posizione maturata.
- In caso di decesso durante l'attività lavorativa, l'intera posizione maturata sarà riscattata dagli eredi dell'aderente e/o dalle persone indicate dall'iscritto.
Al riscatto percepito in caso di mobilità, C.I.G., invalidità e decesso verrà applicata un'aliquota fiscale agevolata pari al 15 %, anche in questo caso dopo il 15° anno di adesione al fondo complementare, l'aderente usufruirà di un ulteriore sgravio pari al 0,30 % per ogni anno successivo al 15°, fino ad un max. del 6 %.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Oltre alle agevolazioni fiscali sopra elencate, gli aderenti ai fondi complementari avranno ulteriori agevolazioni.
- I contributi versati ai fondi di pensione complementari sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino ad un max. di 5.164,67 Euro.
- I rendimenti dei fondi sono soggetti ad un imposta pari al 11 % .
- Le prestazione pensionistiche, esse siano in forma capitale e/o rendita saranno assoggettate a tassazione solo per la parte che non è stata già assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo, tale tassazione sarà agevolata al 15 %, che si ridurrà di un'ulteriore 0,30 % per ogni anno di adesione al fondo di pensione complementare successivo al 15 ° fino ad un max. del 6 %.
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