LE PROCEDURE CONCORSUALI
a cura del Centro Studi UILM Piemonte in collaborazione con l'Uff. Vertenze UILM Torino
L'imprenditore commerciale durante la propria attività può trovarsi in situazioni di crisi finanziaria dovute ad un eccessivo indebitamento.
In tali ipotesi le garanzie generiche usate per tutelare i singoli creditori sono insufficienti.
Per questi motivi l'ordinamento deve ricorrere al fallimento o alle procedure alternative ad esso, esse sono dette concorsuali.
L'imprenditore commerciale che versa in stato di insolvenza, ossia che non è in grado di pagare regolarmente i propri debiti può essere dichiarato fallito.
Che cosa è il fallimento ?
E' una procedura concorsuale giudiziaria con la quale l'imprenditore viene spossessato di tutti i suoi beni, che vengono venduti per soddisfare, con il ricavato, tutti i creditori.
CARATTERISTICHE
ESECUTIVITA' Il fallimento è una procedura esecutiva predisposta per tutelare tutti i creditori dell'imprenditore collettivamente. I singoli creditori possono ricorrere anche alla via ordinaria, attraverso azioni esecutive individuali . Per evitare, però, che alcuni siano soddisfatti (quelli più forti o più fortunati), si rende necessario attivare il fallimento, al fine di consentire di ripartire tra tutti i creditori le conseguenze negative dell'insolvenza dell'imprenditore.
CONCORSUALITA' E' una procedura concorsuale, quindi :
- Interessa tutti i creditori dell'imprenditore.
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Tende a realizzare, in via di principio, la parità di trattamento dei creditori.
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Con il fallimento tutte le azioni esecutive individuali in corso, devono cessare e non se ne possono iniziare delle nuove.
GENERALITA' E' una procedura generale, quindi:
- Investe l'intero patrimonio del debitore.
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Nell'ipotesi in cui l'imprenditore abbia venduto alcuni beni a terzi, questi beni possono essere reintegrati nel patrimonio, attraverso specifiche azioni previste per questo scopo.
OFFICIOSITA' E' un procedimento officioso , nel senso che può essere attivata d'ufficio, esso mira a tutelare un interesse collettivo.
Quali sono i soggetti interessati ad evitare il fallimento ?
1. L'imprenditore (individuale e/o collettivo).
2. I lavoratori dipendenti (che rischiano di perdere il posto di lavoro).
3. Le banche e la altre imprese che vantano crediti elevati.
4. La comunità territoriale ove l'impresa opera (la cui vita economica può risultare danneggiata).
Spesso questi interessi si coalizzano per chiedere interventi finanziati dallo Stato o di un Ente Pubblico, volti a salvare l'impresa in crisi.
Più l'impresa è di grandi dimensioni, maggiori saranno le possibilità di salvataggio.
PROCEDURE ALTERNATIVE AL FALLIMENTO
Il nostro ordinamento prevede, per le imprese che rischiano il fallimento delle procedure concorsuali , volte ad evitare il fallimento stesso, comunque procedure alternative al fallimento .
Esse sono:
- CONCORDATO PREVENTIVO
- AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
- AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
- LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Queste procedure, come il fallimento, si chiamano concorsuali perché coinvolgono tutti i creditori dell'impresa e cercano di realizzare la parità di trattamento.
La Legge Fallimentare , contenuta nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267, disciplina: il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa.
L'amministrazione straordinaria è disciplinata dalla Legge n. 95 del 3 aprile 1979 e successive modifiche.
IL FALLIMENTO
E' quel processo esecutivo rivolto alla realizzazione coattiva dei diritti dei creditori qualora il debitore non sia più in grado di far fronte ai propri debiti.
PRESUPPOSTI
SOGGETTIVI
Il debitore deve essere un imprenditore commerciale privato e non piccolo sia esso una persona fisica o una società [ art. 1 L . F.]:
- L'imprenditore agricolo, I piccoli imprenditori, gli enti pubblici e tutti coloro che non rivestono la qualità di imprenditori non possono essere dichiarati falliti.
- L'imprenditore defunto [ art. 11 L . F.]:
Può essere dichiarato fallito , entro un anno dalla morte, a condizione che l'insolvenza si sia manifestata prima o entro l'anno successivo.
La procedura si svolgerà nei confronti degli eredi.
- L'imprenditore che ha cessato l'attività [ art. 10 L . F.]:
Può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa.
L'insolvenza si deve manifestare anteriormente alla cessazione o entro l'anno successivo.
- L'imprenditore già fallito:
Se è ancora pendente la procedura fallimentare il fallito non può nuovamente fallire.
Se il fallimento si è chiuso, il debitore che ha intrapreso una nuova attività, può essere nuovamente dichiarato fallito.
OGGETTIVI
- L'imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito , soltanto se si trova in stato di insolvenza, che consiste nell'impossibilità da parte del imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni [art.5 L.F.].
- Lo stato di insolvenza può manifestarsi in diversi modi [art.7 L.F.]
Pagamenti parziali e/o con ritardo
Latitanza
Chiusura dei locali
Fuga Ecc. ecc.
Naturalmente i creditori insoddisfatti devono dimostrare lo stato d' insolvenza del imprenditore , ossia devono dare prove attestanti che l'imprenditore non sia più in grado di pagare regolarmente i propri debiti.
L'imprenditore può non pagare i propri debiti per ragioni diverse da quella economica (negligenza, cattiva volontà, ecc. ecc.); in questa ipotesi, il creditore può tutelare il proprio credito con una azione esecutiva individuale, senza attivare alcuna procedura sopra elencate.
NEGATIVI
- L'imprenditore commerciale non deve essere già sottoposto ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa.
- L'imprenditore commerciale non deve aver fatto domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
- Non devono sussistere i requisiti per la procedura di amministrazione straordinaria.
INIZIATIVA PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
La dichiarazione di fallimento è effettuata dal Tribunale del luogo dove ha sede l'impresa su richiesta di [art. 6 L .F.] :
- Dell'imprenditore insolvente , il quale deve fornire le scritture contabili e l'elenco dei creditori.
- Di uno o più creditori , anche senza titolo esecutivo ed anche prima della scadenza del credito, ma devono fornire la prova della legittimazione.
- Del Pubblico Ministero, che ha verificato lo stato di insolvenza nel corso di un processo penale; anche contro la volontà del tribunale. Può essere anche disposto se nel corso delle indagini risulti la fuga dell'imprenditore insolvente.
- Del Tribunale, quando lo stato di insolvenza emerge nel corso di un processo civile. Il fallimento d'ufficio può essere dichiarato solo quanto previsto dalla legge fallimentare.
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
Ricevuta la richiesta di dichiarazione del fallimento da parte di uno dei soggetti sopra indicati, il tribunale accertatane la fondatezza, prima di decidere convoca il debitore, dopo averlo sentito, se ritiene infondata la richiesta di fallimento la respinge con decreto motivato , in caso contrario, pronuncia la sentenza dichiarativa di Fallimento [art.16 L.F.], nella quale devono essere contenute le seguenti nomine ed ordini :
- Nomina il giudice delegato (organo direttivo e di controllo) .
- Nomina del curatore (che assisterà il fallito amministrando il patrimonio fallimentare).
- Ordina al fallito di depositare tutti i libri contabili ed i bilanci (entro 24 ore).
- Fissa un termine (non superiore a 30 giorni) entro la quale i creditori e i terzi che vantano diritti reali devono presentare in cancelleria le domande di “ ammissione al passivo del fallimento” , dette anche insinuazioni al passivo (domande con le quali i creditori chiedono di essere pagati con i ricavati dalla liquidazione dei beni) .
- Stabilisce la data dell'adunanza per la verifica dello stato passivo del fallimento.
La sentenza di fallimento è immediatamente esecutiva .
Il fallito, entro 15 giorni, può presentare opposizione , a patto che non sia stato egli stesso a dichiarare il fallimento.
In caso l'opposizione sia accettata è disposta la revoca del fallimento, tuttavia la revoca non pregiudica gli effetti degli atti compiuti nel frattempo dagli organi preposti.
Contro la sentenza del tribunale, sia che respinge, sia che accoglie l'opposizione, si può proporre appello [art.18 L.F.].
ORGANI DEL FALLIMENTO
- TRIBUNALE FALLIMENTARE
- E' lo stesso tribunale che ha dichiarato il fallimento.
- Segue l'intera procedura fallimentare (nomina il giudice delegato, decide sui reclami) [art. 23 L .F.] .
- Decide tutte le cause civile che derivano dal fallimento [art.24 L.F.] .
- IL GIUDICE DELEGATO
E' l'organo direttivo della procedura fallimentare, esso deve essere terzo ed imparziale.
- Ha poteri di vigilanza e di indirizzo della procedura, pur essendo sottoposto all'eventuale controllo del tribunale.
- Provvede, assistito dal curatore, ad esame preliminare dei crediti e forma lo stato passivo.
- Autorizza il curatore a compiere gli atti di Amministrazione Straordinaria.
- IL CURATORE
- E' l'organo al quale spetta di amministrare e liquidare il patrimonio fallimentare.
- È in genere un libero professionista iscritto all'albo degli avvocati o dei procuratori, o dei dottori commercialisti, ma può anche essere solo un esperto.
- Egli è nominato dal tribunale sotto la direzione del Giudice Delegato.
- Deve presentare una relazione sulle cause del fallimento, entro un mese dalla sua dichiarazione; e nei primi giorni di ogni mese deve presentare una relazione sommaria della sua amministrazione.
- Deve depositare le somme riscosse presso una Banca indicata dal Giudice.
- Il curatore può rifiutare la nomina solo per giusti motivi ed ha diritto ad un compenso in quanto libero professionista.
- IL COMITATO DEI CREDITORI
- E' l'organo che rappresenta i creditori del fallito.
- È nominato dal giudice delegato.
- Svolge principalmente una funzione di controllo ed una funzione consultiva.
-
Il suo parere è vincolante quando deve autorizzare la continuazione provvisoria dell'esercizio dell'impresa.
EFFETTI DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO
La sentenza dichiarativa del fallimento produce:
- EFFETTI DI NATURA PRIVATA:
Riguardanti il fallito
Riguardanti i creditori
Riguardanti i contratti pendenti
Riguardanti atti pregiudizievoli ai creditori
- EFFETTI DI NATURA PROCESSUALE
- EFFETTI DI NATURA PENALE
GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO
- EFFETTI PERSONALI
- Il fallito viene iscritto nel pubblico registro dei falliti ciò comporta per lui l'assoggettamento ad alcune incapacità e a determinate limitazioni della libertà personale quali:
- Non può essere amministratore né sindaco di società commerciali.
- Non può iscriversi nel registro degli esercenti il commercio.
- Non può cambiare residenza senza il permesso del giudice delegato.
- Deve permettere al curatore di verificare tutta la sua corrispondenza.
- Deve rimanere a disposizione.
- EFFETTI PATRIMONIALI
Il fallito viene spossessato dei suoi beni, cioè privato del potere di amministrare e disporre del proprio patrimonio :
L'amministrazione e la disponibilità dei beni passano al curatore,.
Gli atti e i pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Perde la capacità di stare in giudizio.
Se privo di mezzi di sussistenza il giudice può concedere un sussidio.
Restano esclusi dal fallimento :
I beni e i diritti strettamente personali
I beni non pignorabili , quali ad esempio, gli stipendi e le pensioni derivanti da attività diversa non soggetta al fallimento.
REATI COMMESSI DAL FALLITO
Il fallimento di per sé non è un reato ma se lo stato di insolvenza dipende da colpe o da luogo a fatti dolosi possono sorgere diverse figure di reato:
bancarotta semplice quando l'imprenditore non ha tenuto o ha tenuto in modo irregolare i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge;
bancarotta fraudolenta quando l'imprenditore ha distrutto o sottratto o falsificato i libri e le altre scritture contabili allo scopo di procurare a se stesso o ad altri un profitto ingiusto recando danno ai creditori; oppure ha distrutto, nascosto o dissipato i suoi beni.
il ricorso abusivo al credito è il reato commesso dall'imprenditore che continua a ricorrere al credito nascondendo il proprio dissesto.
Tali reati, pertanto, non possono essere puniti se non interviene la dichiarazione di fallimento.
GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI
I creditori non possono iniziare o continuare, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive nei confronti del fallito, essi hanno diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito.
CREDITORI PRIVILEGGIATI E CHIROGRAFARI
E' raro che i creditori riescono ad essere pagati integralmente, di norma dal ricavato della vendita dei beni, ricevono soltanto una percentuale del loro credito (si usa dire sono pagati in moneta fallimentare) .
Occorre distinguere tra :
- CREDITORI PRIVILEGIATI
Sono i creditori muniti di pegni, ipoteche o privilegio.
Sono i primi ad essere pagati, a seguito della vendita dei beni.
Se il loro credito non è interamente soddisfatto, concorrono alla ripartizione di quanto rimane dal fallimento con i creditori chirografari.
- CREDITORI CHIROGRAFARI
Sono i creditori semplici.
- CREDITI PECUNIARI
Dalla data di dichiarazione di fallimento, i crediti pecuniari cessano di produrre interessi, salvo che si tratti di crediti garantiti da pegni ipoteche e/o privilegio:
Sono ammessi al fallimento solo per l'ammontare del capitale e degli interessi maturati fino alla data del fallimento stesso.
I crediti pecuniari non ancora scaduti si considerano scaduti.
I creditori che contemporaneamente debitore del fallito, può compensare il suo credito con il suo debito.
I DEBITI DELLA MASSA FALLIMENTARE
Sono i crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento, in relazione all'attività degli organi fallimentari (ad esempio: il compenso del curatore).
Essi vengono pagati in prededuzione, ossia pagati integralmente in quanto sottratti agli altri crediti.
EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI CONTRATTI PENDENTI
Il fallimento produce effetti sui contratti stipulati dal fallito ed ancora in corso di esecuzione al momento della sentenza; abbiamo quindi:
- Contratti che si sciolgono
- Contratti che continuano
- Contratti con facoltà di scelta.
EFFETTI DEL FALLIMENTO SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI SUI CREDITORI
Poiché fanno parte dell'attivo fallimentare non solo i beni appartenenti al debitore, al momento della dichiarazione di fallimento, ma anche quei beni che sono usciti dal suo patrimonio, e compito del curatore fallimentare procedere alla ricostruzione della massa attiva.
Quando un imprenditore già in stato di insolvenza e si dibatte per evitare il fallimento, accade che alcuni creditori corrano ai ripari, cercando di ottenere un trattamento privilegiato a danno di altri creditori (ad esempio utilizzando il ricatto economico); altri soggetti cercano di approfittare delle difficoltà dell'imprenditore, concludendo con lui contratti a condizioni rovinose, che danneggiano gli altri creditori; o che lo stesso imprenditore infine cerchi di frodare i creditori alienando i propri beni a terzi.
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
- E' il rimedio attraverso il quale i creditori possono far dichiarare inefficaci nei loro confronti gli atti di disposizioni posti dal debitore in frode dei loro diritti.
- Spetta al Curatore ad agire.
- E' onere del Curatore dare prova dell' esistenza dell'evento, ossia del pregiudizio che l'atto compiuto dal debitore arreca i creditori.
AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE
- Azione che spetta al Curatore.
- Ha come scopo quello di far dichiarare dal Tribunale Fallimentare inefficaci certi atti compiuti dal fallito prima del fallimento.
- La revoca di questi atti a come conseguenza che il terzo che ha ricevuto beni o denaro dall'imprenditore poi fallito deve restituirli al Curatore e successivamente potrà insinuarsi nel passivo fallimentare, per essere pagato come gli altri creditori con moneta fallimentare.
- Il patrimonio del fallito viene reintegrato: tutti quei beni che erano usciti prima del fallimento vengono riacquistati è in questo modo viene ristabilita la parità di trattamento di tutti i creditori.
LE FASI DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE
Le fasi della procedura fallimentare sono:
- Apposizione dei sigilli e presa in consegna dei beni del fallito da parte del Curatore.
Dichiarato il Fallimento, il Giudice Delegato procede all'apposizione dei sigilli sui beni del fallito, il denaro trovato è consegnato al curatore fallimentare, così come anche gli altri titoli (assegni, cambiali, ecc.). Nel più breve tempo possibile il Curatore deve chiedere al Giudice Delegato di rimuovere i sigilli per fare l'inventario dei beni, questi una volta inventariati verranno presi in consegna dal curatore insieme alle scritture contabili ed ai documenti del fallito.
- Accertamento del passivo.
Occorre accertare che le pretese dei creditori abbiano un fondamento. Il Giudice Delegato, assistito dal curatore, esamina le domande presentate e compila l'elenco dei creditori. Successivamente si convoca “ l'adunanza dei creditori ” dove si esaminerà la stato del passivo e se è il caso si apporteranno delle modifiche e/o delle integrazioni allo stesso stato, i creditori non ammessi possono fare ricorso al Giudice Delegato. Le domande di ammissione al passivo possono essere proposte anche dopo che lo stato passivo è stato reso esecutivo, fino all'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo fallimentare.
- Liquidazione dell'attivo e ripartizione del ricavato tra i creditori.
Dopo l'emanazione del decreto che rende esecutivo la stato del passivo, il curatore fallimentare deve procedere alla vendita dei beni, man mano che si procede nelle vendite, si devono effettuare le ripartizioni parziali periodiche, ogni 2 (due) mesi il curatore dovrà presentare al giudice un prospetto di riparto delle medesime.
LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO
La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, esso viene pronunciato nei seguenti casi:
- Quando è compiuta la ripartizione finale.
- Quando è stato pagato per intero il passivo fallimentare.
- Quando, nei termini stabiliti non sono state presentate domande di ammissione al passivo.
- Quando vi è un'insufficienza dell'attivo (se l'attivo non riesce neppure a coprire le spese).
- Per concordato fallimentare.
Con la chiusura del fallimento, decadono gli effetti del fallimento stesso, il fallito riacquista il possesso e la disponibilità dei beni residui, i creditori riacquistano il diritto di agire individualmente verso il fallito per la parte non soddisfatta dei loro crediti.
Il fallimento chiuso può essere riaperto entro 5 anni, quando nel patrimonio del fallito sopraggiungano attività tali da rendere utile la stessa riapertura.
Contestualmente alla chiusura del fallimento viene a decadere per il fallito l'obbligo di residenza ed il controllo della sua corrispondenza, non vengono a cessare le incapacità del fallito derivanti dalla sua iscrizione nel registro dei falliti, esse infatti vengono a decadere quando otterrà dal tribunale la sentenza di riabilitazione civile con la quale vi è la cancellazione del fallito dal registro.
La riabilitazione può essere concessa :
Quando il fallito ha pagato interamente tutti i creditori.
Quando abbia dato prove effettive di e costanti di buona condotta per un periodo almeno di 5 anni dalla chiusura del fallimento.
In nessun caso la riabilitazione può essere concessa in presenza di un fallimento per bancarotta fraudolenta, per delitti contro il patrimonio, l'industria ed il commercio.
IL CONCORDATO FALLIMENTARE
Il fallimento può chiudersi senza dover procedere alla liquidazione dell'attivo se tra fallito e creditori interviene un concordato, ovvero un' accordo dove il fallito si impegna a pagare integralmente i creditori privilegiati ed una percentuale ai creditori chirografari.
In questo caso, che deve essere approvato dal tribunale, il fallito riacquista le disponibilità del suo patrimonio.
La proposta di concordato può venire solo dal fallito essa deve essere presentata al giudice delegato e deve contenere la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e la descrizione delle garanzie.
Il giudice, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, se ritenuta conveniente, ordina che la proposta sia comunicata ai creditori i quali se vogliono possono manifestare il loro dissenso, se tacciono , si ritengono consenzienti; il concordato viene approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori, con il passaggio della sentenza che omologa il concordato, come detto in precedenza, la procedura del fallimento è chiusa ed esso diventa obbligatoria per tutti i creditori, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo.
Se la proposta viene respinta e/o non vi è l'adempimento del concordato la procedura fallimentare procede il suo corso
LE PROCEDURE CONCORSUALI VOLONTARIE
IL CONCORDATO PREVENTIVO
Il concordato preventivo consente all'imprenditore meritevole in stato di insolvenza, di evitare il fallimento a patto del pieno soddisfacimento dei creditori privilegiati e del riconoscimento di una percentuale minima del 40% ai creditori chirografi nel rispetto della “ par condicio creditorum” .
L'art. 160 L .F stabilisce quali sono i presupposti necessari per l'accesso a tale procedura:
- Iscrizione nel registro delle imprese da almeno un biennio, o dall'inizio della attività se inferiore.
- Aver tenuto regolare contabilità per pari durata, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale.
- Non essere stato dichiarato fallito o ammesso ad analoga procedura di concordato preventivo nei cinque anni precedenti.
- Non avere subito condanne per bancarotta, o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia, l'industria o il commercio.
Accertata l'esistenza di detti presupposti soggettivi, la proposta di concordato può essere presentata secondo una delle due seguenti forme:
- Concordato con garanzia il debitore offre serie garanzie reali o personali per il pagamento integrale dei crediti privilegiati e nella misura di almeno il 40% dei creditori chirografi entro sei mesi dalla omologazione del concordato, o con maggior dilazione riconoscendo gli interessi legali.
- Concordato con gestione dei beni il debitore mette a disposizione dei creditori tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, purché la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori privilegiati possano essere soddisfatti integralmente e nella misura di almeno il 40% dei creditori chirografi.
L'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
Ha finalità moratoria e riorganizzativi , essa serve a prestare soccorso alle imprese che si trovano in una temporanea incapacità di adempiere alle obbligazioni, la quale deve essere risanata entro 2 anni.
Importante è quindi la possibilità di risanamento , si deve predisporre un programma di risanamento con validità economica e finanziaria.
Se il tribunale ammette la domanda, fa votare i creditori (per accettare la domanda almeno 50% + 1 degli stessi deve essere d'accordo), se la procedura non ha successo allora si arriva al concordato preventivo o al fallimento.
Nel corso della procedura:
- Il debitore conserva l'amministrazione dei beni sotto il controllo del G.D., ma il tribunale può sostituire il debitore con il commissario giudiziale.
- All'amministrazione controllata ed al concordato preventivo la giurisprudenza applica il principio di consecuzione delle procedure.
L' amministrazione controllata riassumendo possiamo affermare che :
• Si basa su un accordo con i creditori che autorizzano pagamenti dilazionati.
• L'esercizio dell'impresa è conservato dal debitore.
• L'amministrazione dei beni è controllata da un commissario giudiziale o dal comitato dei creditori.
LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura liquidatoria nel senso che tende a sottrarre l'azienda all'imprenditore per la quale tenta una riallocazione (vendita in blocco) che garantisca il mantenimento dei posti di lavoro.
È una procedura selettiva che si applica solo a talune imprese che hanno determinati requisiti, ovvero si applica solo alle imprese sottoposte alla vigilanza di organi statali quali ad esempio imprese bancarie, imprese assicurative, ecc..
- La caratteristica della liquidazione coatta amministrativa è la maggiore libertà nella liquidazione dell'attivo, non vi sono vincoli per l'esecuzione della procedure ordinaria.
- La finalità della liquidazione coatta amministrativa è evitare che la liquidazione dell'impresa possa influire sul sistema dove questa agisce.
Successivamente si propone il piano di ripartizione dell'attivo. La liquidazione coatta amministrativa si può chiudere anche con concordato, ma questo deve essere omologato dal tribunale.
L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI
Tale procedura, di recente introduzione (1979), ha come scopo evitare l'assoggettamento al fallimento di imprese con particolari caratteristiche che causerebbero problemi di natura economica e sociale, esse devono avere:
- Numeri di dipendenti maggiore a 200 unità.
- Particolare rapporto debito/patrimonio nonché entità dei debiti.
Caratteristica di questa procedura è la persecuzione dell'attività con la redazione di un piano di risanamento della struttura aziendale.
La spinta alla modifica (1998), è venuta dal dubbio che alcune previsioni della stessa potessero configurarsi come “aiuti di stato” illegittimi se attuati fuori dai casi previsti dalle direttive dell'UE.
Tale disciplina riguarda la grande impresa commerciale, la quale deve essere insolvente.
Il tribunale può:
- Decidere che l'azienda non è assoggettabile a tale procedimento e quindi dichiarare il fallimento.
- Dichiarare idonea e quindi dare apertura alla procedura, dettando gli opportuni provvedimenti per la prosecuzione d'impresa la cui gestione è affidata al commissario giudiziale. Contro tali decreti si può opporre reclamo entro 15gg dalla comunicazione o affissione.
EFFETTI DELLA PROCEDURA
Sono vietate tutte le azioni esecutive individuali per fare in modo che non si turbi il procedimento. C'è la possibilità di esercitare azione revocatoria solo nel caso di liquidazione dei beni, ma non nel caso della ristrutturazione.
Il tribunale effettua una valutazione asettica , i commissari devono predisporre un programma d'attuazione della procedura, che deve essere approvato dall'autorità amministrativa e attuato dai commissari.
Se il programma non è predisposto o non è realizzabile, i commissari devono darne notizia agli interessati ed il tribunale si attiva per la dichiarazione di fallimento; se invece il programma si approva ma non lo si riesce ad attuare, la procedura passa da amministrazione straordinaria a fallimento.
LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA
La chiusura della procedura si può avere per diverse ragioni. La procedura amministrativa è vista come procedura che sacrifica gli interessi dei creditori per finalità d'interesse generale ( sicurezza di risanamento ) ciò implica che la procedura si chiude nel momento in cui i creditori vengono soddisfatti.
Anche questa procedura può chiudersi con concordato, ma con un elemento innovativo che consiste nel fatto che la proposta di concordato può provenire anche da un terzo esterno.
Con la riforma ritorna l'amministrazione straordinaria la disciplina dei gruppi d'imprese.
Luglio 2006
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