NORME GENERALI per la MALATTIA
a cura Centro Studi UILM Piemonte

  1. Entro il 1° giorno di malattia il lavoratore è tenuto ad avvisare l'azienda, secondo le modalità aziendali.
  2. Entro il 2° giorno il lavoratore deve far pervenire o inviare tramite raccomandata R.R. il certificato medico, (se trattasi di lavoratore inquadrato come impiegato il certificato deve essere inviato soltanto in Azienda).

•  Le regole sopra esposte si applicano anche nel caso di prosecuzione della malattia; pertanto si deve prestare attenzione nei casi in cui il certificato medico giustifichi fino al venerdì.

•  Esistono delle fasce, comunemente dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, dove si è soggetti a controlli medici fiscali, particolare attenzione occorre prestare al sabato ed alla domenica, principalmente se la prosecuzione della malattia continua nella giornata del lunedì.

•  Ai fini dei controlli da parte dei medici fiscali (essi possono essere richiesti sia da parte dell'azienda che disposti autonomamente dall'INPS), bisogna prestare attenzione rispetto alle indicazioni riportate sul certificato che al proprio nome sulla porta di casa (a volte per le lavoratrici coniugate, vi è riportato solo il nome del marito, è consigliabile aggiungere anche il nome da nubile).

•  Altresì, è consigliabile verificare il funzionamento del campanello di casa, nel caso fosse guasto segnalarlo accanto alla pulsantiera oltre a chi di dovere per la riparazione, (i medici di controllo se nessuno risponde alla scampanellata lasciano la convocazione per la visita ambulatoriale).

•  Per la mancata presenza al controllo, il lavoratore può incorrere in provvedimenti disciplinari, nonché alla decurtazione, parziale e/o totale dell'indennità di malattia.

•  Se nel corso degli ultimi 3 (tre) anni, si è superato il numero di 7 (sette) malattie brevi (sono considerate malattie brevi le malattie fino a 5 (cinque) giorni di calendario), il numero dei giorni a partire dall'8° malattia (breve) sono considerati doppi al fine del calcolo del trattamento economico.

•  Sono fatte, salve la necessità di assentarsi dal proprio domicilio abituale per motivi inerenti la malattia e/o per gravi motivi familiari, comunicati tempestivamente all'azienda e all'INPS. In caso di mutamento di residenza e domicilio, il lavoratore deve comunicare immediatamente il nuovo recapito alla Azienda ed alla ASL.

•  Il Contratto Nazionale di lavoro prevede un numero massimo di assenze per malattie che si possono cumulare nel corso degli ultimi 3 (tre) anni, la conservazione del posto denominato periodo di comporto breve ; superato tale periodo di comporto, l'azienda potrà anche procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il comporto è diversificato in relazione alla anzianità di servizio nella azienda.

Giorni di calendario

Anzianità lavorativa

186

Fino a 3 (tre) anni

275

Fino a 6 (sei) anni

366

Oltre i 6 (sei) anni

Il periodo di comporto viene incrementato del 50% (comporto prolungato) passando a
Giorni di calendario
Anzianità lavorativa

275

Fino a 3 (tre) anni

411

Fino a 6 (sei) anni

548

Oltre i 6 (sei) anni

Nei casi di :
•  Malattia continuativa o con un interruzione sola non superiore a 60 giorni che superi il comporto breve.

•  Malattie nel corso degli ultimi 3 (tre) anni di durata pari e/o superiori ai 3 (tre) mesi cadauna.

•  Malattia con prognosi pari e/o superiori ai 3 (tre) mesi in corso alla scadenza del periodo di comporto breve;

- L'azienda consegnerà, su richiesta del lavoratore per un massimo di 2 (due) volte nell'anno solare ed entro 20 giorni dalla richiesta stessa, la situazione relativa ai periodi di malattia degli ultimi 3 (tre) anni.

- La malattia insorta durante le ferie interrompe queste ultime nei casi di :

a) malattia che comporto il ricovero ospedaliero, e per la durata dello stesso ricovero.

b) Malattia con prognosi di durata superiore a 7 (sette) giorni di calendario.

- Le giornate di malattia vengono retribuite nel seguente modo :

Anzianità Lavorativa
Retribuzione al 100 %
Retribuzione Ridotta al 50% (per FIAT all' 80%)

Fino a 3 (tre) anni

2 mesi

4 mesi

Fino a 6 (sei) anni

3 mesi

6 mesi

Oltre i 6 (sei) anni

4 mesi

8 mesi

Tali periodi di incrementano del 50% qualora ricorra il periodo di comporto prolungato.

- fatto salvo il periodo di comporto ed i trattamenti economici di cui sopra riportati, il C.C.N.L. prevede alcuni bonus, ossia il pagamento con retribuzione al 100% solo nei casi di malattie superiori ai 21 giorni e ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni nelle seguenti misure:

 

Anzianità Lavorativa
Malattie Lunghe
Ricoveri Lunghi

Fino a 3 (tre) anni

60 giorni

60 giorni

Fino a 6 (sei) anni

75 giorni

75 giorni

Oltre i 6 (sei) anni

90 giorni

90 giorni

La sommatoria dei 2 bonus non potrà superare i 120 giorni.
•  Anche ai fini della retribuzione si effettua la sommatoria delle varie malattie.

•  I lavoratori possono previa richiesta scritta all'azienda usufruire di 4 mesi di aspettativa non retribuita che possono aumentare per un massimo di 24 mesi per malattie gravi.

Non saranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero ed a day hospital e le assenze per trattamenti terapeutici documentate e certificate per gli affetti da :

•  NEOPLASIE

•  MORBO DI COOLEY

•  TRATTAMENTO DI EMODIALISI

•  EPATITE B e C

•  GRAVI MALATTIE CARDIOCIRCOLATORIE