La Legge 53/00 modifica la normativa espressa nella 1204/71 sulla tutela della maternità, estendendone le norme anche al padre avoratore.
Riportiamo di seguito le disposizioni coordinate dalle 2 leggi, menzionando quelle più importanti.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
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Il divieto di licenziamento opera dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Tale divieto non opera nei casi di :
- Cessazione di attività dell'azienda.
- Licenziamento per giusta causa.
- Risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.
Il divieto di licenziamento non è ancorato alla presentazione del certificato medico, ma è consigliabile presentarlo quanto prima.
Tale divieto si applica anche al padre, quando questi fruisca dell'astensione obbligatoria.
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DIVIETO DI ADIBIRE LE LAVORATRICI A LAVORI GRAVOSI ED INSALUBRI
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Le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino ai 7 mesi dopo il parto, sono esonerate dal trasporto e dal sollevamento di pesi, altresì possono essere spostate ad altre mansioni, conservando la qualifica e la retribuzione originaria.
Il D.P.R. 1026/76 è il regolamento che indica i lavori pericolosi ed insalubri a cui la lavoratrice non deve essere esibita.
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ASTENZIONE OBBLIGATORIA
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E' fatto divieto a far lavorare le donne in stato di gravidanza :
- Durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, si fa riferimento alla data indicata sul certificato medico.
- Durante i 3 mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria post-partum è stata estesa anche al padre lavoratore nel caso in cui l'assistenza della madre al neonato sia diventata impossibile o nel caso di affidamento esclusivo a favore del padre.
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PARTO PREMATURO
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Qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, si possono aggiungere ai 3 mesi post-partum i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, nel limite massimo di 5 mesi.
La lavoratrice è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla data del parto il certificato attestante la data dell'evento.
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FLESSIBILITA' DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA
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Ferma restando la durata dell'astensione obbligatoria di 5 mesi, vi è la possibilità per la lavoratrice a lavorare fino all'8° mese di gravidanza.
Tale facoltà può essere esercitata a condizione che, sia un ginecologo del S.S.N. sia un medico competente per la salute nei luoghi di lavoro attestino che una simile scelta non pregiudichi la salute della gestante e del nascituro .
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ADEMPIMENTI DELLA LAVORATRICE
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Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all'INPS i seguenti documenti :
- Domanda di corresponsione dell'indennità di maternità, con la precisazione della data di inizio dell'astensione obbligatoria.
- Certificato medico di gravidanza redatto su apposito modulo della A.S.L. indicante la data presunta del parto ed il mese di gestazione.
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ASTENSIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA
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La lavoratrice può chiedere alla Direzione provinciale del lavoro l'astensione anticipata dal lavoro nei seguenti casi :
- Complicazioni della gestazione.
- Se le condizioni di lavoro e/o ambientali sono da ritenersi pregiudizievoli alla salute della domanda e del bambino.
- Quando la lavoratrice non può essere spostata a mansioni meno disagevoli.
A tal proposito la lavoratrice dovrà rivolgersi al proprio medico che dovrà rilasciare la proposta di astensione anticipata da presentare allo specialista dell'A.S.L. che a sua volta formulerà l'autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro.
Detta astensione può essere protratta fino al 7° mese successivo al parto se la lavoratrice è addetta a lavorazioni nocive e non può essere spostata ad altre mansioni, in tal caso la lavoratrice ha diritto a percepire la stessa indennità spettante per la normale astensione obbligatoria.
Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione media nel periodo di paga quadrimestrale e/o mensile precedente a quello in cui ha avuto inizio l'astensione obbligatoria, alla retribuzione media giornaliera, su cui computare l'80% và aggiunto il rateo giornaliero della 13°; 14° (dove esistente) e di eventuali premi.
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COPERTURA CONTRIBUTIVA
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Il periodo di astensione obbligatoria è considerato utile sia per diritto che per la misura dei trattamenti pensionistici.
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ASTENSIONE FACOLTATIVA
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Entrambi i genitori, anche congiuntamente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi (frazionati e/o continuativi), la richiesta della fruizione dell'astensione facoltativa deve essere presentata per iscritto al datore di lavoro 15 giorni prima dall'astensione stessa; ogni genitore non potrà superiore i 6 mesi di fruizione fino al compimento degli 8 anni del bambino.
Il padre ha diritto all'astensione facoltativa anche nel caso in cui la madre non abbia diritto (ad es. disoccupata, lavoratrice a domicilio, ecc.) nel caso in cui il padre usufruisca di tale diritto per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi, il suo limite passa da 6 a 7 mesi.
Il periodo di astensione facoltativa è coperto da contribuzione figurativa.
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INDENNITA' ECONOMICA
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L'indennità economica è il 30% della retribuzione media giornaliera esclusi i ratei delle mensilità aggiuntive e degli eventuali premi, la retribuzione di riferimento è basata su quella contrattualmente in vigore al momento.
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RIPOSI GIORNALIERI
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Il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il 1° anno del bambino, 2 permessi di riposo di 1 ora, questi possono essere anche cumulabili; tali permessi sono concessi anche se non vi è allattamento, essi devono essere retribuiti, per conto INPS dal datore di lavoro.
Questo beneficio può essere fruibile anche dal padre lavoratore nei casi di :
- Qualora i figli siano affidati al padre.
- Se la madre lavoratrice non se ne avvalga.
- Se la madre non è una lavoratrice dipendente.
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PERMESSI PER MALATTIA DEL BAMBINO
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Per entrambi i genitori è previsto il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino fino al compimento dell'8° anno di età.
Fino al compimento del 3° anno di età del bambino non si prevedono limiti temporali, dal 3° all'8° anno di età del bambino il limite è di 5 giorno all'anno solare per ciascun genitore.
La malattia del figlio deve essere certificata da un medico specialista.
Questo tipo di astensione dal lavoro è coperto da contribuzione figurativa. |
FIGLI IN ADOZIONE O AFFIDAMENTO
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I lavoratori che adottano bambini fino ai 6 anni (per adozioni nazionali) e superiori ai 6 anni (per adozioni internazionali) possono fruire dell'astensione obbligatoria e dell'indennità conseguente, nei 3 mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia.
L'astensione facoltativa dal lavoro è possibile se all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 ed i 12 anni, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore stesso nel nucleo familiare.
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FIGLI DISABILI
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I genitori, anche adottivi o affidatari, di bambini portatori di handicap, oltre all'astensione obbligatoria hanno diritto a :
- Prolungamento all'astensione facoltative al 30% della retribuzione fino al compimento del 3° anno di età del bambino, se lo stesso non sia ricoverato in un istituto specializzato.
- Un permesso giornaliero di 2 ore, fino al compimento del 3° anno di età del bambino (normalmente retribuito).
- 3 giorni di permesso mensile (normalmente retribuito).
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ANTICIPO DEL T.F.R.
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E' previsto che in caso di astensione facoltativa dopo il parto il lavoratore può richiedere l'anticipo del T.F.R. per far fronte alle spese da sostenere.
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LAVORATRICI
PART-TIME
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Si applicano le norme generali sopra elencate.
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LAVORATRICI A TEMPO DETERMINATO
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Si applicano le norme generali, si deve sottolineare che in caso di cessazione di attività, l'indennità di maternità, per il periodo di astensione obbligatoria spetta qualora la interessata entri in detta data entro i 60 giorni dalla cessazione di lavoro.
L'astensione facoltativa spetta solo se il rapporto è in atto e cessa con la cessazione del rapporto stesso.
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