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FIRMATO IL CONTRATTO: AUMENTO A 127 EURO

Finalmente, dopo sette mesi di attesa, è stato firmato il Contratto Nazionale dell’industria metalmeccanica. Si è stabilito un aumento, alla quinta categoria, di 127 euro. Gli aumenti saranno scaglionati in tre tranche.  Positivo il commento del segretario piemontese Maurizio Peverati che sulle colonne de “La Stampa” dichiara: “Sulla questione economica, sui 30 mesi, abbiamo portato a casa un risultato adeguato. Molto importante è stato aver raggiunto la perequazione operai-impiegati, sul punto legato alla maturazione delle ferie. Inoltre sono soddisfatto perché abbiamo retto bene sul fronte della flessibilità, in merito alle proposte di Federmeccanica”.

LE PRINCIPALI NOVITA’

Aspetti retributivi: Una tantum di 300 euro comprensiva dell’IVC erogata da pagare nel mese di marzo 2008. Un incremento dei minimi contrattuali per una vigenza contrattuale di 30 mesi del 7,23%. Trasformazione dell’elemento perequativo, per coloro che hanno retribuzioni al minimocontrattuale in un istituto annuale il cui valore viene raddoppiato e fissato a 260€.Rivalutazione delle indennità di trasferta e di reperibilità.

CATEGORIA

 1° tanche

Dal 1 gennaio 2008

2° tranche

Dal 1 gennaio 2009

3° tranche

Dal 1 settembre 2009

Totale

1° categoria

37.50

23.12

18.76

79.38

2° categoria

43.88

27.06

21.93

92.87

3° categoria

51.75

31.91

25.88

109.54

4° categoria

54.75

33.76

27.38

115.89

5° categoria

60.00

37.00

30.00

127.00

5°s categoria

66.38

40.93

33.18

140.49

6° categoria

71.25

43.94

35.62

150.81

7° categoria

78.75

48.56

39.38

166.69

 

PARIFICAZIONE DELLE NORMATIVE TRA OPERAI E IMPIEGATI

Con il rinnovo contrattuale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009 i trattamenti contrattuale dei lavoratori dell’industria metalmeccanica siano unificati sia per gli aspetti economici che per quelli normativi. Ciò significa che le differenze che ancora permanevano tra la disciplina degli impiegati e degli operai sono state cancellate, estendendo di norma i trattamenti degli impiegati agli operai, come ad esempio la corresponsione della retribuzione (mensilizzazione). La normativa degli scatti di anzianità è stata semplificata riferendo la maturazione all’anzianità di azienda in luogo di quella di livello: pertanto in caso di passaggio di livello si manterranno gli scatti maturati (che verranno rivalutati in base al nuovo livello) e si proseguirà nella maturazione. Per quanto riguarda la maturazione dei giorni di ferie aggiuntivi in base all’anzianità aziendale, che fino ad oggi era prevista per gli impiegati, dal 1° gennaio 2008 sarà esteso anche agli operai e l’anzianità necessaria per la maturazione decorrerà da quella data. Tuttavia, per tener conto almeno in parte dell’anzianità pregressa, coloro che maturano 10 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età avranno diritto a un giorno di ferie in più. Ai lavoratori operai attualmente in forza, onde evitare che la retribuzione annua si riduca per effetto della mensilizzazione saranno retribuite ulteriori 11 ore e 10 minuti all’anno in occasione del pagamento della retribuzione di dicembre di ciascun anno.

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI, OSSERVATORIO INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

E’ prevista l’istituzione dell’Osservatorio nazionale quale sede per approfondimenti, studi e progetti su argomenti di interesse delle Parti, tra cui iniziative specifiche sull’ambiente e la sicurezza del lavoro. E’ stata contrattualmente recepita la direttiva europea sui diritti di informazione e consultazione nelle imprese con almeno 50 dipendenti.

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Le imprese, dopo aver consultato gli RLS, dovranno informare, di norma ogni 6 mesi, i lavoratori sulle questioni della sicurezza e della salute, anche in relazione alle specificità aziendali. Sono state elevate le ore a disposizione degli RLS che divengono 50 nelle imprese da 50 fino a 100 dipendenti e 70 ore per le imprese con almeno 100 dipendenti.

ORARIO DI LAVORO

I sabati di straordinario “comandati” passano da 4 a 5 nelle imprese con almeno 201 dipendenti e da 5 a 6 nelle imprese di minori dimensioni. Uno dei sette “permessi annui retribuiti” a fruizione collettiva potrà essere spostato dall’azienda all’anno successivo con fruizione individuale. L’attuale normativa dell’orario plurisettimanale è stata estesa a tutte le imprese, salvaguardando comunque il ruolo della RSU, nella definizione delle modalità di applicazione. Sono state aumentate le maggiorazioni relative al ricorso all’orario plurisettimanale

MERCATO DEL LAVORO

La normativa contrattuale si è concentrata sulle tutele per coloro che hanno svolto, con la stessa azienda e nella medesima mansione, periodi di lavoro sia interinale che con i contratti a termine, casi assai frequenti e privi di tutela legislativa, fissando un limite massimo di 44 mesi. Sempre su questo argomento, anche se collocato nella parificazione “operai – impiegati”, è stato eliminato (o, in alcuni casi, ridotto) il periodo di prova in caso di assunzioni a tempo indeterminato, precedute da contratti a tempo determinato, apprendistato, interinale, ecc.

INQUADRAMENTO

L’elemento retributivo di professionalità per la parte più specializzata degli operai di 5° livello, istituito con il contratto del 1990, sarà trasformata in un vero e proprio livello contrattuale con il parametro retributivo del 5° super (fino ad oggi previsto solo per gli impiegati). Per i lavoratori di 3° che operano, con comprovata esperienza, su più funzioni sarà previsto un elemento retributivo di professionalità mensile secondo una declaratoria che sarà definita entro febbraio 2009. Entro la stessa data dovranno terminare i lavori di una commissione negoziale tra le Parti per la definizione, a partire dalla proposta presentata da Fim, Fiom e Uilm, di un nuovo sistema di inquadramento professionale.

QUOTA CONTRATTUALE PER I LAVORATORI NON ISCSRITTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Così come indicato dai lavoratori nel percorso di approvazione della piattaforma, sarà chiesto a coloro che non sono iscritti ad alcuna Organizzazione sindacale una quota di contribuzione “una tantum” di 30 euro.

21/1/2008

                                   Segr. Reg. Uilm Piemonte